Art. 13.
(Trattamenti terapeutici).

      1. I trattamenti terapeutici devono essere eseguiti nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.
      2. Sono vietati trattamenti a scopo auxinico.
      3. Il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce, in aggiunta a quelli previsti dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, ulteriori standard per valori di peso e di presenza di tessuto adiposo ammessi, tenendo conto, per ogni specie di animale, della tipologia, dell'età, della razza e del peso.